Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16069 del 14/07/2014 (Rv. 632525 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Conciliazione giudiziale in appello - Imposta di registro versata in base alla sentenza di primo grado - Diritto al rimborso - - Condizioni - Partecipazione dell'Amministrazione finanziaria all'atto - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In caso di conciliazione giudiziale tra le parti, intervenuta nel corso del processo di appello, il diritto della parte al rimborso dell'imposta di registro corrisposta in forza della sentenza di primo grado sorge solo ove all'atto abbia partecipato l'Amministrazione finanziaria, attesa la necessità, sottesa all'equiparazione prevista dall'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, della transazione stragiudiziale alla sentenza passata in giudicato di impedire indebite sottrazioni all'obbligazione tributaria.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)