diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5098 del 09/06/1997 (Rv. 505014 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Rimborso dell'imposta pagata in base alla sentenza di primo grado - Presupposti - Avvenuta conciliazione giudiziale della controversia - Partecipazione alla conciliazione, anche dell'Amministrazione finanziaria - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505014-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

Ai fini del rimborso dell'imposta di registro pagata in base a sentenza di primo grado soggetta ancora ad impugnazione, l'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, equipara. alla ipotesi della successiva sentenza di riforma passata in giudicato, quelle dell'atto di conciliazione giudiziale e dell'atto di transazione stragiudiziale in cui sia parte l'Amministrazione dello Stato. Ad un tal riguardo, tanto più alla luce di quelle che costituiscono la logica e la "ratio" della norma in questione, la partecipazione dell'Amministrazione finanziaria è da intendersi prescritta soltanto nelle ipotesi in cui la vertenza venga composta con atto di transazione stragiudiziale.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)