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Sez. L, Sentenza n. 7486 del 12/08/1996 (Rv. 499185 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - IN GENERE | Liquidazione - Criteri - Mancanza di attività continuativa, da parte dell'infortunato, nei dodici mesi precedenti l'infortunio, ovvero impossibilità di determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nello stesso periodo per mutamento del datore di lavoro - Criterio del guadagno medio orario - Operatività - Estremi.
Stato
decisa il 1996-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499185-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - IN GENERE

In tema di liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti nell'ipotesi in cui l'infortunato non abbia prestato attività continuativa nel corso degli ultimi mesi che hanno preceduto l'infortunio, ovvero non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, il guadagno medio orario, che rappresenta il dato fondamentale del procedimento di calcolo previsto dall'artt. 116, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per effettuare la suddetta liquidazione, deve essere determinato dividendo la retribuzione effettivamente percepita dall'infortunato negli ultimi dodici mesi precedenti l'infortunio per il numero di ore effettivamente lavorate.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)