Sez. L, Sentenza n. 9762 del 05/07/2002 (Rv. 555551 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - IN GENERE | Liquidazione - Criteri - Mancanza di attività continuativa, da parte dell'infortunato, nei dodici mesi precedenti l'infortunio - Retribuzione percepita mensilmente - Determinazione della retribuzione annua in base a tale retribuzione mensile - Necessità - Ricorso al criterio residuale della moltiplicazione per trecento della retribuzione giornaliera (ex art. 116, secondo comma, d.P.R. n. 1124 del 1965) - Inammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - IN GENERE
In tema di liquidazione della rendita per inabilità permanente nell'ipotesi in cui l'infortunato non abbia prestato attività continuativa nel corso degli ultimi dodici mesi che hanno preceduto l'infortunio, il ricorso al criterio residuale della moltiplicazione per trecento della retribuzione giornaliera, ex art. 116, secondo comma, d.P.R. n. 1124 del 1965, non è ammissibile allorché la retribuzione annua sia comunque determinabile sulla base della retribuzione percepita mensilmente (o comunque per periodi determinati).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)