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Sez. 1, Sentenza n. 3184 del 25/05/1985 (Rv. 440869 - 01)

PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI - PROVVEDIMENTI RESI DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI IN TEMA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO - RECLAMO DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - LEGITTIMAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440869-01

PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI - PROVVEDIMENTI RESI DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI IN TEMA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO - RECLAMO DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - LEGITTIMAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE - INSUSSISTENZA.*

Con riguardo ai provvedimenti resi dal consiglio nazionale dello ordine dei giornalisti, in Sede di ricorso avverso le deliberazioni adottate dal competente consiglio regionale in tema di iscrizione all'albo, la legittimazione a proporre reclamo davanti all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 63 ultimo comma della legge 3 febbraio 1963 n. 69, spetta, oltre che al pubblico ministero, allo "interessato", cioè al giornalista od aspirante giornalista la cui iscrizione è in contestazione, non anche al predetto consiglio regionale, il quale, come organo della medesima categoria professionale, preposto alla cura degli stessi interessi affidati al consiglio nazionale (sia pure in una fase diversa), non può essere considerato portatore di autonome e contrapposte posizioni soggettive, tutelabili con il suddetto reclamo.*

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 60 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)