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Sez. 2, Sentenza n. 10638 del 29/11/1996 (Rv. 500894 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Ordine dei giornalisti - Consiglio nazionale - Contraddittore necessario - Configurabilità - Deliberazione ex art.62 della legge n. 69 del 1963 - Annullamento o riforma da parte del tribunale - Legittimazione all'impugnazione del consiglio nazionale - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500894-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

Nei giudizi d'impugnazione in materia disciplinare di cui agli artt. 63, 64 legge 3 febbraio 1963 n. 69, sull'ordinamento dei giornalisti, il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti è contraddittore necessario in quanto destinatario della pretesa del privato diretta all'annullamento della deliberazione di cui all'art. 62 legge cit. e della statuizione del giudice. Pertanto, qualora il Tribunale annulli o riformi la deliberazione, il Consiglio nazionale è legittimato a proporre appello per ottenere la conservazione del provvedimento amministrativo adottato a tutela degli interessi della categoria professionale, affidati dalla legge alla sua cura.

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 62 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 63 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 64 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)