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Sez. 1, Sentenza n. 688 del 02/03/1976 (Rv. 379330 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - CRITERI LEGALI D'IMPUTAZIONE - APPLICAZIONE - LIMITI - PAGAMENTI IN SEDE ESECUTIVA (FALLIMENTARE) - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1976-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379330-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - CRITERI LEGALI D'IMPUTAZIONE - APPLICAZIONE - LIMITI - PAGAMENTI IN SEDE ESECUTIVA (FALLIMENTARE) - INAPPLICABILITA.*

I criteri per l'imputazione del pagamento eseguito da chi ha piu debiti della medesima specie verso la stessa persona, previsti dall'art 1193 cod civ, riguardano i pagamenti eseguiti volontariamente e, pertanto, non sono applicabili ai pagamenti che hanno luogo in Sede esecutiva (nella specie, fallimentare), per ordine del giudice e con imputazione dallo stesso determinata. (Conf 2646/62, mass n 253953).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)