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Sez. 1, Sentenza n. 1347 del 17/03/1978 (Rv. 390716 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - PAGAMENTI EFFETTUATI PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - CRITERI DI IMPUTAZIONE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390716-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - PAGAMENTI EFFETTUATI PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - CRITERI DI IMPUTAZIONE - APPLICABILITA.*

I criteri dettati dall'art 1193 cod civ, per l'imputazione del pagamento eseguito da chi ha piu debiti della medesima specie verso la stessa persona, trovano applicazione anche con riguardo ai pagamenti effettuati dal debitore prima della dichiarazione di fallimento, salvo il loro assoggettamento a revocatoria, ove ne ricorrano i presupposti di legge. (V 688/76, mass n 379330).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)