Sez. 3, Sentenza n. 11088 del 28/11/1975 Ud. (dep. 26/10/1976) Rv. 134680 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - SEMPLICI VARIANTI E OPERA SOSTANZIALMENTE NUOVA - NOZIONI DIFFERENZIALI.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - SEMPLICI VARIANTI E OPERA SOSTANZIALMENTE NUOVA - NOZIONI DIFFERENZIALI.*
Integra il reato di cui alla lettera a) dell'art 41 della legge urbanistica l'inosservanza delle modalita esecutive stabilite nella licenza di costruzione, modalita consistenti in quelle normali buone regole del costruire che, o sono fissate nella progettazione approvata in Sede competente, e fanno percio parte integrante della licenza edilizia, o, in Mancanza di indicazione in Sede di progettazione, sono nella licenza stessa meglio specificate. L'inosservanza di tali modalita si concretano, quindi, in varianti lievi del progetto approvato, comunque tali da lasciarne inalterate le caratteristiche tecnico estetiche contemplate nel progetto stesso. Invece, le varianti di entita tale da alterare sostanzialmente, in tutto o in parte, il progetto approvato nelle sue essenziali caratteristiche, quali la struttura, l'architettura o l'aspetto estetico o la destinazione integrano il reato di cui alla lett b) del citato articolo. Cio evidentemente perche nella prima ipotesi si verifica soltanto semplice divergenza tra il consentito e il realizzato, mentre nella seconda, per arbitraria iniziativa del privato, si realizza una opera, in tutto o in parte rilevante, diversa da quella approvata, ossia un quid novi che sostanzialmente manca della necessaria autorizzazione della pubblica amministrazione. (Conf mass n 119411).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)