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Sez. 3, Sentenza n. 1548 del 07/10/1971 Ud. (dep. 29/11/1971) Rv. 119411 - 01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - SEMPLICI VARIANTI E OPERA SOSTANZIALMENTE NUOVA - NOZIONI DIFFERENZIALI.*
Stato
decisa il 1971-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119411-01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - SEMPLICI VARIANTI E OPERA SOSTANZIALMENTE NUOVA - NOZIONI DIFFERENZIALI.*

Le varianti lievi effettuate ad un progetto edilizio approvato, che, lasciando inalterate le caratteristiche estetico-tecniche contemplate nel progetto, concernano soltanto le modalita di esecuzione vera e propria, quali quelle relative all'allineamento, alle distanze, alla cubatura e al materiale da impiegare nella parte esterna del fabbricato, integrano il reato di cui all'art 41 lett a) legge urbanistica; invece, le varianti di entita tale da alterare sostanzialmente, in tutto o in parte, il progetto approvato nelle sue essenziali caratteristiche, quali la struttura, l'architettura o l'aspetto estetico o la destinazione integrano il reato di cui alla lett b) del citato articolo. Cio evidentemente perche nella prima ipotesi si verifica soltanto semplice divergenza tra il consentito e il realizzato, mentre nella seconda, per arbitraria iniziativa del privato, si realizza una opera, in tutto, o in parte rilevante, diversa da quella approvata, ossia un quid novi che sostanzialmente manca della necessaria autorizzazione della pubblica amministrazione.*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)