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Sez. 3 - , Sentenza n. 35705 del 29/09/2020 Ud. (dep. 14/12/2020) Rv. 280892 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE | Intercettazioni in violazione del segreto professionale - Inutilizzabilità - Decisione - Modalità temporali - Individuazione.
Stato
decisa il 2020-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280892-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La decisione in ordine all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione del segreto professionale ex art. 200 cod. proc. pen. e sulla loro conseguente distruzione, ai sensi dell'art. 271, commi 2 e 3, cod. proc. pen., può intervenire in ogni stato e grado del giudizio ad opera del giudice che procede e non è impedita da eventuali decisioni in senso difforme in precedenza adottate, quantunque non impugnate, essendo l'inutilizzabilità rilevabile d'ufficio ex art. 191, comma 2, cod. proc. pen. e, dunque, non lasciata alla disponibilità esclusiva delle parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 200 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)