Sez. 1, Sentenza n. 9015 del 14/11/2023 Ud. (dep. 01/03/2024) Rv. 285858-01
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI | Motivi nuovi - Eccezione di inutilizzabilità patologica con essi formulata per la prima volta - Ammissibilità - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI
E' ammissibile il motivo nuovo ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di impugnazione originario, nel caso in cui riguardi questioni d'inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, sicché, ove il motivo sia proposto in una fase processuale già correttamente instaurata, il giudice è, comunque, tenuto a pronunciarsi.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)