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Sez. 2, Sentenza n. 1482 del 10/02/1995 (Rv. 490366 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - SEPARAZIONE DEI BENI - PROPRIETÀ DEI BENI - PROVA | Beni mobili - Prova con ogni mezzo della proprietà esclusiva - Beni immobili - Intestazione ad un coniuge - Deduzione di interposizione reale dell'altro coniuge - Prova scritta - Necessità.
Stato
decisa il 1995-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490366-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - SEPARAZIONE DEI BENI - PROPRIETÀ DEI BENI - PROVA

L'art. 219 cod. civ. (nel testo novellato dalla legge 19 maggio 1975 n.151) - che riconosce al coniuge la facoltà di provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro, la proprietà esclusiva di un bene (primo comma) ed aggiunge che i beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi (secondo comma) - concerne essenzialmente le controversie relative a beni mobili, ed è volto principalmente a derogare, attraverso la presunzione posta nel secondo comma, alla regola generale sull'onere della prova in tema di rivendicazione, mentre nessuna deroga configura alla normale disciplina della prova dei contratti formali, in particolare degli acquisti immobiliari. Pertanto, quando un immobile sia intestato ad uno dei coniugi in virtù di idoneo titolo d'acquisto, l'altro coniuge che alleghi l'interposizione reale non può provarla né con giuramento né con testimoni, giacché l'obbligo dell'interposto di ritrasmettere all'interponente i diritti acquistati deve risultare, sotto pena di nullità, da atto scritto, salvo che nell'ipotesi di perdita incolpevole del documento e non anche, dunque, nel caso in cui si deduce un semplice principio di prova per iscritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 219, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)