Sez. 1, Sentenza n. 11327 del 15/11/1997 (Rv. 509940 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - SEPARAZIONE DEI BENI - PROPRIETÀ DEI BENI - PROVA | Beni mobili - Prova con ogni mezzo della proprietà esclusiva - Portata.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - SEPARAZIONE DEI BENI - PROPRIETÀ DEI BENI - PROVA
L'art. 219 cod. civ. - che riconosce al coniuge la facoltà di provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro, la proprietà esclusiva di un bene (primo comma) ed aggiunge che i beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi (secondo comma) - concerne essenzialmente le controversie relative a beni mobili ed è volto principalmente a derogare, attraverso la presunzione posta nel secondo comma, alla regola generale sull'onere della prova in tema di rivendicazione, mentre nessuna deroga configura alla normale disciplina della prova dei contratti formali, in particolare degli acquisiti immobiliari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)