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Sez. 2, Sentenza n. 1682 del 29/01/2015 (Rv. 634921 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - DI ALTO FUSTO | Funzione di siepe - Alberi elencati dall'art. 892, secondo comma, cod. civ. - Tassatività - Esclusione - Conseguenze - Obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine.
Stato
decisa il 2015-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634921-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - DI ALTO FUSTO

Gli alberi di alto o medio fusto possono costituire siepe, ai sensi dell'art. 892 secondo comma, cod. civ., anche se non appartengano - come i cipressi - a specie contemplate espressamente dalla norma purché siano tagliati periodicamente vicino al ceppo così da impedirne la crescita in altezza e favorirne quella in larghezza; in tal caso sussiste l'obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)