Sez. 2, Sentenza n. 1412 del 19/02/1999 (Rv. 523402 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - DI ALTO FUSTO | Funzione di siepe - Accertamento di merito - Alberi elencati dall' art. 892, secondo comma, cod. civ. - Tassatività - Esclusione - Recisione alla base del ceppo - Necessità - Insussistenza - Conseguenze - Obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - DI ALTO FUSTO
Gli alberi di alto o medio fusto, possono costituire siepe, come si desume dall'art. 892 cod. civ., secondo comma, pur se appartengano a specie non contemplate espressamente dalla norma - come i cipressi - ancorché non recisi periodicamente vicino al ceppo, costituendo questa semplicemente una modalità per far crescere la pianta in larghezza, e pertanto se il giudice del merito accerta che con la collocazione di essi si è realizzato lo scopo di costituire una barriera contro gli agenti esterni, ossia una siepe, sussiste l'obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)