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Sez. 2, Sentenza n. 1830 del 21/05/1976 (Rv. 380616 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - OBBLIGATORIETA - ATTRIBUZIONI - DELIBERAZIONE ESORBITANTE LE ATTRIBUZIONI - DELIBERAZIONE PRESA ALL'UNANIMITA - VALORE CONTRATTUALE - OBBLIGATORIETA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380616-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - OBBLIGATORIETA - ATTRIBUZIONI - DELIBERAZIONE ESORBITANTE LE ATTRIBUZIONI - DELIBERAZIONE PRESA ALL'UNANIMITA - VALORE CONTRATTUALE - OBBLIGATORIETA - CONDIZIONI.*

La deliberazione assembleare di un condominio presa all'unanimita, ancorche invalida in quanto esorbitante le attribuzioni dell'assemblea, puo assumere Rilevanza contrattuale nei reciproci rapporti tra i condomini, impegnandoli, quindi, validamente ad osservare il contenuto della delibera stessa, ove non difetti dei requisiti di sostanza e di Forma. (V 2916/69, mass n 342766).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)