Sez. 2, Sentenza n. 1830 del 21/05/1976 (Rv. 380616 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - OBBLIGATORIETA - ATTRIBUZIONI - DELIBERAZIONE ESORBITANTE LE ATTRIBUZIONI - DELIBERAZIONE PRESA ALL'UNANIMITA - VALORE CONTRATTUALE - OBBLIGATORIETA - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - OBBLIGATORIETA - ATTRIBUZIONI - DELIBERAZIONE ESORBITANTE LE ATTRIBUZIONI - DELIBERAZIONE PRESA ALL'UNANIMITA - VALORE CONTRATTUALE - OBBLIGATORIETA - CONDIZIONI.*
La deliberazione assembleare di un condominio presa all'unanimita, ancorche invalida in quanto esorbitante le attribuzioni dell'assemblea, puo assumere Rilevanza contrattuale nei reciproci rapporti tra i condomini, impegnandoli, quindi, validamente ad osservare il contenuto della delibera stessa, ove non difetti dei requisiti di sostanza e di Forma. (V 2916/69, mass n 342766).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)