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Sez. 2, Sentenza n. 982 del 02/02/1998 (Rv. 512097 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI DI USO COMUNE | Dismissione dell'uso - Volontà negoziale dei condomini - Necessità - Conseguenze - Interpretazione e impugnazione - Norme applicabili - Forma - Libertà - Espressione in assemblea - Modalità - Perfezionamento successivo (art. 1326 cod. civ.) - Delega verbale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512097-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI DI USO COMUNE

Se una delibera di condominio è assunta all'unanimità- circostanza normativamente non prevista, incidente soltanto sulla comunicazione e impugnazione, non essendovi né assenti, né dissenzienti - non perciò è assimilabile ad un negozio, stante la diversa efficacia, ma può esprimere, indipendentemente dall'indicazione all' ordine del giorno, la volontà negoziale dei partecipanti - censurabile in Cassazione soltanto per vizi di motivazione o violazione di norme ermeneutiche(art. 1362 e segg. cod. civ.) e non impugnabile secondo la disciplina delle delibere assembleari (art. 1137 cod. civ.)- con la conseguente possibilità, da un lato, del successivo perfezionamento di essa (artt. 1326 e segg. cod. civ.); dall'altro della costituzione, modifica, estinzione di un rapporto giuridico, anche attraverso un delegato verbale, essendo normalmente libera la forma dell'atto giuridico - con il solo limite della sua riconoscibilità - come nel caso di dismissione dell'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento e consenso ad installare impianti autonomi negli appartamenti, che non implica né la rinuncia, né l'alienazione dell'impianto comune. -

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)