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Sez. 1, Sentenza n. 3538 del 05/08/1977 (Rv. 387131 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - OBBLIGHI DI NATURA ECONOMICA GRAVANTI SUI CONIUGI PER IL MANTENIMENTO DI ALTRI FAMILIARI - RILEVANZA - FATTISPECIE (OBBLIGHI VERSO UN AFFILIATO).*
Stato
decisa il 1977-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387131-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - OBBLIGHI DI NATURA ECONOMICA GRAVANTI SUI CONIUGI PER IL MANTENIMENTO DI ALTRI FAMILIARI - RILEVANZA - FATTISPECIE (OBBLIGHI VERSO UN AFFILIATO).*

In Sede di Determinazione dell'assegno di divorzio, il giudice non puo trascurare di considerare anche gli obblighi di natura economica che incombono per legge sull'uno o sull'altro coniuge per il mantenimento di altri familiari, dovendosi contemperare le varie esigenze in modo da non pregiudicare eccessivamente gli impegni nei confronti della prima famiglia legittima. (nella specie, si era tenuto conto del fatto che il marito, avendo affiliato una propria figlia naturale, la quale attualmente veniva mantenuta dalla madre, che godeva buone condizioni economiche, sarebbe stato tenuto, prima o poi, ad assolvere i propri doveri, anche di natura patrimoniale, verso questa bambina). (V 772/77, mass n 384370).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)