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Sez. 1, Sentenza n. 10197 del 16/05/2005 (Rv. 580807 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE | Assegno di mantenimento per i figli legittimi - Determinazione - Valutazione delle disponibilità patrimoniali del genitore - Obbligo, da parte sua, di mantenere altro figlio naturale - Incidenza.
Stato
decisa il 2005-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580807-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE

In sede di separazione personale tra coniugi, al fine di determinare l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto per i figli nati in costanza di matrimonio, il giudice non può trascurare di considerare, nel valutare la capacità patrimoniale del genitore, anche gli obblighi di natura economica che incombono per legge sul medesimo genitore per il mantenimento di altro figlio, nato fuori dal matrimonio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 261 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)