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Sez. 1, Sentenza n. 2585 del 24/05/1978 (Rv. 391934 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - ILLECITO DI CARATTERE PERMANENTE - NOZIONE - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI PAGARE UNA SOMMA AD UNA DETERMINATA DATA - ILLECITO PERMANENTE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391934-01

RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - ILLECITO DI CARATTERE PERMANENTE - NOZIONE - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI PAGARE UNA SOMMA AD UNA DETERMINATA DATA - ILLECITO PERMANENTE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Un illecito puo ritenersi di carattere permanente (nella specie, al fine di escludere l'inizio del decorso della prescrizione in sua costanza) solo quando non si esaurisca in un unico atto, ma si traduca in un'attivita perdurante nel tempo e tale da comportare una violazione ininterrotta del diritto altrui. Pertanto, non puo configurare illecito permanente l'inadempimento dell'Obbligo di pagare una somma ad una determinata data (nella specie, indennita espropriativa), atteso che in tale ipotesi la situazione lesiva del diritto altrui deriva da un fatto generatore unico ed istantaneo, ancorche con effetti destinati successivamente a perdurare od ampliarsi. (V 169/76, mass n 378821; (V 2258/71, mass n 353089).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)