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Sez. 1, Sentenza n. 2258 del 13/07/1971 (Rv. 353089 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - PRESCRIZIONE - FATTO ILLECITO PERMANENTE.*
Stato
decisa il 1971-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353089-01

RESPONSABILITA CIVILE - PRESCRIZIONE - FATTO ILLECITO PERMANENTE.*

Quando il fatto illecito abbia carattere permanente, la illiceita del comportamento lesivo non si esaurisce nel primo atto dell'agente, ma, in relazione al contenuto dell'attivita e all'attitudine di questa a produrre di continuo danno, perdura nel tempo fino a quando permanga la situazione illegittima posta in essere, e nella quale si concreta una ininterrotta violazione dell'altrui diritto. Nella detta ipotesi, il diritto a risarcimento del danno sorge con l'inizio del fatto illecito, ma, come questo, persiste nel tempo, rinnovandosi di momento in momento: e la citazione, o altro atto che valga a costituire in mora il debitore, non puo non riferirsi che al diritto a risarcimento del danno verificatosi nel quinquennio anteriore alla sua data, rimanendo, di conseguenza, prescritto il diritto a risarcimento del danno verificatosi precedentemente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)