Sez. L - , Sentenza n. 5691 del 07/03/2017 (Rv. 643431 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Cartella esattoriale - Mancata indicazione della data di consegna nella copia del destinatario - Conseguenze - Nullità insanabile della notifica - Sanatoria per opposizione tardiva - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
In materia di riscossione di contributi previdenziali, la mancata indicazione, nella copia notificata della cartella esattoriale, della data di consegna dell'atto al destinatario comporta una nullità insanabile della notifica, che l'eventuale opposizione tardiva non è idonea a rimuovere, senza alcun onere del notificato di dedurre l'esistenza di un pregiudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 160, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)