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Sez. L, Sentenza n. 398 del 13/01/2012 (Rv. 620204 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Notificazione della cartella esattoriale - Mancata indicazione della data di consegna nella copia del destinatario - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620204-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

La notificazione della cartella esattoriale per la riscossione di contributi previdenziali è soggetta alla disciplina degli artt. 148 e 160 cod. proc. civ., per cui la mancata indicazione della data di consegna nella copia della cartella in possesso del destinatario comporta la nullità insanabile della notificazione e impedisce la decorrenza del termine per proporre opposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)