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Sez. L, Sentenza n. 13347 del 22/06/2005 (Rv. 582545 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Rappresentanza processuale - Conferimento - Presupposti - Rappresentanza sostanziale in ordine ai rapporti dedotti in giudizio - Necessità - Procura - Contenuto - Potere di decidere le modalità di definizione dei rapporti controversi - Natura sostanziale - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582545-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI

Premesso che non può essere attribuita la rappresentanza processuale quando non risulti conferita al medesimo soggetto anche la rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, la procura che conferisca il potere di decidere, a nome della società, le modalità di definizione dei rapporti controversi - se transigere, sottoporre la questione al giudice o agli arbitri, o resistere - non può essere interpretata quale conferimento di rappresentanza di ordine meramente processuale, atteso che l'anzidetto potere di scegliere ed attuare la migliore soluzione dei rapporti stessi rivela tipiche caratteristiche sostanziali e negoziali, comprendendo in sé, e precedendo logicamente, quello di costituirsi in giudizio. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto che la delega di poteri conferita al vice presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, dal consiglio di amministrazione, alla stregua delle disposizioni statutarie, non includesse il potere sostanziale specifico per i rapporti di lavoro oggetto di contenzioso, sicchè mancava il conferimento di poteri sostanziali di rappresentanza, idonei a giustificare il conferimento della rappresentanza processuale in relazione alla controversia).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)