Sez. 3, Sentenza n. 23916 del 09/11/2006 (Rv. 593158 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Persona fisica in giudizio - Onere di dimostrazione della propria qualità di organo dell'ente - Insussistenza - Prova della inesistenza del rapporto organico - Soggetto onerato.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI
In tema di capacità processuale, ai sensi dell'articolo 75 cod. proc. civ., la persona fisica che sta in giudizio come organo di una persona giuridica - sia essa ente o società - ed ha rilasciato mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare detta veste, che deve presumersi legittimamente dedotta, spettando piuttosto a colui che contesta il potere rappresentativo l'onere di provare la inesistenza del rapporto organico. (Nella fattispecie, relativa alla domanda di risarcimento danni da sinistro stradale, la S.C. ha ritenuto infondata la eccezione del resistente di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla compagnia di assicurazioni, avente forma giuridica di scarl, perché sottoscritto da difensore dotato di procura rilasciata da soggetto che, in quanto vice presidente, doveva ritenersi privo del potere rappresentativo della società).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)