Sez. 5 - , Ordinanza n. 3442 del 11/02/2021 (Rv. 660486 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Mancata risposta al questionario ex art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Preclusione al successivo utilizzo dei documenti - Limiti - Rilevabilità d’ufficio.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE
In tema di accertamento tributario, l'inottemperanza del contribuente a seguito dell'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta l'inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale dei documenti espressamente richiesti dall'Ufficio, salvo che il contribuente, all'atto di produrre la documentazione unitamente al ricorso, non dichiari di non avere potuto adempiere alla richiesta; detta inutilizzabilità opera anche in assenza di eccezione dell'Amministrazione resistente, trattandosi di preclusione processuale rilevabile d'ufficio.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 4 CORTE COST., Legge 18/02/1999 num. 28 art. 25 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)