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Sez. 5 - , Sentenza n. 957 del 13/01/2023 (Rv. 666612 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Questionario ex art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Proroga del termine su accordo delle parti - Documenti depositati entro il termine prorogato - Utilizzabilità - Indicazioni procedurali di cui al comma 5 del citato art. 32 - Mancato rispetto - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666612-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, se il termine concesso al contribuente per la produzione documentale, di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 ("ratione temporis" vigente), viene prorogato su accordo delle parti, i documenti prodotti entro tale nuovo termine sono pienamente utilizzabili nel processo tributario, senza alcuna necessità del rispetto delle indicazioni procedurali di cui al quinto comma dell'art. 32 citato (allegazione dei documenti al ricorso introduttivo e contestuale dichiarazione di mancato adempimento per causa non imputabile); e ciò a maggior ragione nell'ipotesi in cui l'Amministrazione abbia inserito la documentazione all'interno della motivazione degli avvisi di accertamento, sia pure solo per svilirne il contenuto, pena la violazione dei princìpi di lealtà e di buona fede, oltre che di piena e leale collaborazione tra contribuente e Fisco, presidiati dall'art. 10 della l. n. 212 del 2000.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 2000 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)