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Sez. 6, Sentenza n. 21955 del 04/05/2006 Cc. (dep. 22/06/2006) Rv. 234739 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - DELIBERAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA PENA | Criteri - Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 - Applicabilità dell'art. 735 cod. proc. pen. - Esclusione - Adattamento della pena - Limiti.
Stato
decisa il 2006-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234739-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - DELIBERAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA PENA

In presenza di una procedura di esecuzione di pena detentiva inflitta all'estero, avviata sulla base della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, la Corte d'appello deve determinare la pena da eseguire nello Stato applicando i criteri previsti dall'art. 10 della Conv. cit., espressamente richiamati dall'art. 3 della l. n. 257 del 1989 - avente carattere di specialità rispetto all'art. 735 cod. proc. pen.; sicchè essa è tenuta ad attenersi alla durata della pena come fissata dallo Stato di condanna con il limite della sua incompatibilità per durata e natura, che giustifica la possibilità di un adattamento della sanzione. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la determinazione della pena operata dalla Corte di appello, che si era attenuta alla durata della sanzione inflitta dall'autorità giudiziaria spagnola, in quanto compatibile con la pena astrattamente irrogabile secondo il nostro ordinamento, ritenendo irrilevante la diversità dei limiti edittali rispettivamente previsti per il fatto-reato dalle due legislazioni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 735, Tratt. Internaz. 21/03/1983 art. 10, Legge 03/07/1989 num. 257 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)