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Sez. 6, Sentenza n. 14505 del 20/03/2018 Cc. (dep. 29/03/2018) Rv. 272480 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - DELIBERAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA PENA | Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 - Regime della continuazione - Poteri della corte di appello - Conversione della pena - Esclusione - Adattamento della pena - Possibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2018-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272480-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - DELIBERAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA PENA

Ai fini dell'esecuzione in Italia della pena detentiva inflitta all'estero, nei casi di applicazione della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, la corte d'appello, in forza del regime della continuazione scelto con la legge di ratifica del 25 luglio 1988, n. 334, non deve convertire la pena inflitta dal giudice straniero, ma, a differenza di quanto previsto dall'art. 735 cod. proc. pen., deve limitarsi a recepirla, salvo il limite previsto dall'art. 10 della Conv. cit., espressamente richiamato dall'art. 3, legge 3 luglio 1989, n. 257, della sua incompatibilità, per durata o natura, con quella edittale prevista dalla legislazione interna, nel qual caso potrà adattare detta sanzione a quella prevista per reati della stessa natura, purchè non sia più grave o più lunga.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 735, Tratt. Internaz. 21/03/1983, Legge 25/07/1988 num. 334 CORTE COST., Legge 03/07/1989 num. 257 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)