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Sez. 1, Sentenza n. 2656 del 09/08/1972 (Rv. 360241 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - STIPULAZIONE - VERBALE DI AGGIUDICAZIONE - ATTO COSTITUTIVO DEL VINCOLO CONTRATTUALE - SUCCESSIVA REDAZIONE DEL CONTRATTO - ININFLUENTE FORMALITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360241-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - STIPULAZIONE - VERBALE DI AGGIUDICAZIONE - ATTO COSTITUTIVO DEL VINCOLO CONTRATTUALE - SUCCESSIVA REDAZIONE DEL CONTRATTO - ININFLUENTE FORMALITA - LIMITI.*

Il principio - secondo cui, nei contratti conclusi con la pa, con il sistema del pubblico incanto o della licitazione privata, il verbale di aggiudicazione non e un atto meramente preparatorio della successiva convenzione, ma e l'atto conclusivo del procedimento con il quale la pa manifesta la propria volonta di costituire, aderendo all'offerta fattale, il vincolo contrattuale, talche l'eventuale successiva stipulazione formale del contratto rappresenta una mera formalita non avente alcuna influenza sul vincolo contrattuale gia validamente costituitosi con il verbale di aggiudicazione - non trova applicazione nell'ipotesi in cui il giudice di merito - attraverso un'interpretazione del contenuto del verbale di aggiudicazione, non soggetta a Sindacato in Sede di legittimita, ove sia sorretta da una motivazione adeguata ed esente da vizi logici ed errori di diritto - abbia accertato l'intento della pa di riportare la Costituzione del vincolo contrattuale al successivo momento della stipulazione del contratto. (nella specie, nel verbale di aggiudicazione di una gara di appalto con offerte in aumento, indetta dal sindaco di un comune senza la preventiva prescritta deliberazione della giunta comunale, era stata inserita una clausola, secondo cui la definitiva aggiudicazione restava subordinata all'approvazione da parte della giunta ed al parere, per la parte relativa alla congruita degli aumenti, del Provveditorato regionale alle OO PP. I giudici del merito avevano ritenuto che, in virtu di tale clausola, il vincolo contrattuale fosse sorto nel momento in cui l'approvazione della giunta comunale era stata portata a conoscenza dell'altra parte. La Corte di Cassazione, nel confermare tale decisione, ha enunciato il principio sopra riassunto). (V 115'71, mass n 349473; 2611'69, mass n 342219; 349'68, mass nn (V 331303, 331305).*

Riferimenti normativi: Legge 18/11/1923 num. 2440 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)