diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2906 del 28/04/1983 (Rv. 427824 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - CESSAZIONE DEL FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE ALL'ACCERTAMENTO DEI CREDITI (CREDITI DI LAVORO) - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427824-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - CESSAZIONE DEL FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE ALL'ACCERTAMENTO DEI CREDITI (CREDITI DI LAVORO) - PERSISTENZA.*

La Competenza del tribunale fallimentare all'accertamento di crediti nei confronti del fallito (nella specie, crediti di lavoro, in deroga all'ordinaria Competenza pretorile) non viene meno a seguito della chiusura della procedura fallimentare per omologazione del concordato con sentenza passata in giudicato, per il principio della perpetuatio iurisdictionis di cui all'art. 5 cod. proc. civ., al fine di evitare lo spostamento della Competenza in conseguenza di possibili mutamenti della situazione nel corso del processo, fra i quali va ricompresa anche la riacquisita legittimazione del debitore concordatario cui potrà eventualmente conseguire l'applicazione degli artt. 299 e 300 cod. proc. civ.. (V 4652/76, mass n 383400; (V 784/71, mass n 350611; (V 3478/69, mass n 343602).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 129, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 129, Legge Falliment. art. 130, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 130, Legge Falliment. art. 135, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)