Sez. 2, Sentenza n. 5224 del 14/11/1978 (Rv. 394986 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO - IN GENERE - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - PROMOZIONE DELLA CONCLUSIONE DI UN AFFARE TRA IL PROPRIO DATORE DI LAVORO ED UNA TERZA PERSONA - ATTIVITA RIENTRANTE FRA LE MANSIONI SPECIFICHE - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE O PER PROCACCIAMENTO DI AFFARI - DIRITTO DEL LAVORATORE VERSO IL TERZO - INSUSSISTENZA - DIRITTO AL COMPENSO CONVENZIONALMENTE STABILITO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO - IN GENERE - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - PROMOZIONE DELLA CONCLUSIONE DI UN AFFARE TRA IL PROPRIO DATORE DI LAVORO ED UNA TERZA PERSONA - ATTIVITA RIENTRANTE FRA LE MANSIONI SPECIFICHE - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE O PER PROCACCIAMENTO DI AFFARI - DIRITTO DEL LAVORATORE VERSO IL TERZO - INSUSSISTENZA - DIRITTO AL COMPENSO CONVENZIONALMENTE STABILITO - ESCLUSIONE.*
Il lavoratore subordinato che, esplicando un'attivita rientrante fra le sue mansioni specifiche, promuova la conclusione di un affare tra il proprio datore di lavoro ed una terza persona, nulla puo pretendere da quest'ultima, ne a titolo di provvigione per mediazione, poiche il suo rapporto di subordinazione con uno dei contraenti ne esclude l'imparzialita, caratteristica del mediatore, ne a titolo di provvigione per procacciamento di affari, poiche l'Obbligo di promuovere l'affare ed il suo rapporto di dipendenza dal datore di lavoro escludono le caratteristiche distintive del procacciamento d'affari, ossia l'inesistenza dell'Obbligo di agire ed il conferimento dell'incarico da parte della sola persona obbligata a pagare la provvigione. Il suddetto lavoratore non ha neppure titolo all'eventuale compenso convenzionalmente stabilito, poiche la relativa convenzione sarebbe nulla per contrarieta al buon costume, dovendo il lavoratore subordinato trascurare, nello espletamento delle proprie mansioni, la realizzazione di interessi di persone diverse dal datore di lavoro, ne, di conseguenza, a titolo di indebito arricchimento, poiche la funzione sussidiaria e integrativa dell'Azione di cui all'art 2041 cod civ osta alla sua esperibilita per la tutela di un interesse derivante dalla violazione di un principio cogente. (V 467/76, mass n 379118; (V 3165/63; (V 1441/42).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)