Sez. 2, Sentenza n. 467 del 13/02/1976 (Rv. 379118 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - NULLITA DEL CONTRATTO - COLLABORAZIONE DI PROFESSIONISTA ISCRITTO - IRRILEVANZA - COMPENSO (ONORARIO) - SPESE E ACCONTI - DIRITTO DEL CLIENTE ALLA RESTITUZIONE - AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO DEL PROFESSIONISTA - INAMMISSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - NULLITA DEL CONTRATTO - COLLABORAZIONE DI PROFESSIONISTA ISCRITTO - IRRILEVANZA - COMPENSO (ONORARIO) - SPESE E ACCONTI - DIRITTO DEL CLIENTE ALLA RESTITUZIONE - AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO DEL PROFESSIONISTA - INAMMISSIBILITA.*
Quando l'Esercizio di un'attivita professionale e condizionato all'iscrizione in un albo od elenco (nella specie, albo dei cosidetti avvocati rotali), il difetto dell'iscrizione determina la nullita assoluta del rapporto fra professionista e cliente, anche se il primo si sia avvalso della collaborazione di un terzo regolarmente iscritto, in quanto la facolta di ricorrere ad un ausiliare o sostituto, prevista dall'art 2232 cod civ, compete solo al professionista abilitato in forza di iscrizione all'albo. Dall'indicata nullita del rapporto consegue che il cliente puo negare il compenso, e puo ripetere quanto a tale titolo, od anche per rimborso di spese, abbia gia corrisposto; consegue altresi che il professionista non puo avvalersi contro il cliente dell'Azione di indebito arricchimento, di cui all'art 2041 cod civ, perche la funzione sussidiaria ed integrativa di detta Azione osta all'esperibilita della medesima per la tutela di un interesse derivante dalla violazione di norma cogente. (V 1388/72, mass n 357970; (V 1474/68, mass n 333132).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2231, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2234
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)