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Sez. 1, Sentenza n. 4123 del 14/05/1990 (Rv. 467136 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - IN GENERE - DOLO O COLLUSIONE DELLE PARTI IN DANNO DEL TERZO - TERMINE PER L'OPPOSIZIONE - DECORRENZA - MERA NOTIZIA DELLA SENTENZA O DEI SUOI EFFETTI PREGIUDIZIALI - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1990-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467136-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - IN GENERE - DOLO O COLLUSIONE DELLE PARTI IN DANNO DEL TERZO - TERMINE PER L'OPPOSIZIONE - DECORRENZA - MERA NOTIZIA DELLA SENTENZA O DEI SUOI EFFETTI PREGIUDIZIALI - INSUFFICIENZA.*

Il termine perentorio di trenta giorni, accordato al creditore per l'opposizione contro la sentenza che sia intervenuta fra il debitore ed un terzo e sia effetto di dolo o collusione in suo danno (art. 404 secondo comma cod. proc. civ.), decorre dalla scoperta di detto dolo o collusione (art. 326 cod. proc. civ.), cioè del comportamento processuale fraudolento, di uno o di entrambi i contendenti, che abbia ingannato il giudice, determinando statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto. A tal fine, pertanto, non è rilevante la mera notizia della sentenza e dei suoi effetti pregiudizievoli (nella specie, sentenza che accertava l'autenticità di una scrittura privata di compravendita immobiliare, sì da consentirne la trascrizione), occorrendo la conoscenza della riconducibilità causale della sentenza medesima ad artifici o raggiri delle parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)