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Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 27/02/2004 (Rv. 570639 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - IN GENERE | Dolo o collusione delle parti in danno del terzo - Termine per l'opposizione - Decorrenza - Dalla scoperta del dolo o della collusione - Effettività e completezza di detta scoperta - Estremi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570639-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - IN GENERE

Il termine perentorio di trenta giorni, accordato al creditore per l'opposizione contro la sentenza che sia intervenuta fra il debitore ed un terzo e sia effetto di dolo o collusione in suo danno (art. 404, secondo comma, cod. proc. civ.), decorre dalla scoperta di detto dolo o collusione (art. 326 cod. proc. civ.), scoperta che deve peraltro essere effettiva e completa, e che, ove avvenga per gradi, può dirsi completata solo quando il creditore abbia acquisito la ragionevole certezza - non essendo sufficiente il mero sospetto - del fatto che detto dolo e o collusione vi sono stati ed hanno ingannato il giudice, determinando statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto.(Nella specie, la S.C. ha confermato, alla stregua del principio di diritto di cui alla massima, la sentenza di appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato inefficace nei confronti di un istituto di credito il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un debitore dello stesso, nonché la conseguente iscrizione ipotecaria, rilevando che il termine previsto normativamente per la opposizione di terzo a decreto che sia effetto di dolo o collusione a suo danno poteva essere fatto decorrere solo dalla data in cui era stato acquisito il certificato anagrafico dal quale era risultato che l'intimante e il debitore della banca erano padre e figlio, avendo solo detto elemento, esaminato alla luce di una serie di altre circostanze di per sè insufficienti ad una valutazione completa, quali la identità dei cognomi, o il mancato protesto dei vaglia cambiari diretti sui quali era fondato il decreto ingiuntivo, o ancora la mancata opposizione al decreto, fornito la ragionevole certezza della collusione tra le parti.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)