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Sez. 3 - , Ordinanza n. 26934 del 20/09/2023 (Rv. 669015 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | "Doppia conforme" ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c. - Onere del ricorrente ex art. 360, n. 5, c.p.c. - Oggetto - Successione nel diritto controverso intervenuta tra primo e secondo grado - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669015-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

Nell'ipotesi di "doppia conforme" ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c., è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse e detto onere non viene meno in caso di successione nel diritto controverso tra primo e secondo grado, giacché il sopravvenuto mutamento del soggetto titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio non implica necessariamente la diversità tra le ragioni di fatto alla base della sentenza di primo grado e quelle della conferma in grado di appello.

Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)