Sez. 3, Sentenza n. 12636 del 12/05/2025 (Rv. 675332-02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | Doppia conforme - Motivo di impugnazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Preclusione ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. - Sentenza d'appello resa in sede di rinvio - Applicabilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE
La regola secondo cui, in caso di cd. "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è applicabile anche alle sentenze d'appello rese in sede di rinvio, perché, non distinguendo l'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. tra queste e quelle d'appello rese in via ordinaria, la ratio della norma va individuata nell'esigenza di evitare la proliferazione di ricorsi per cassazione volti alla rivisitazione della ricostruzione dei fatti, qualora la doppia giurisdizione di merito li abbia valutati in senso conforme.
Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)