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Sez. 3, Sentenza n. 7298 del 13/05/2003 (Rv. 562953 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Lavori eseguiti sulla pubblica strada - Attività pericolosa - Configurabilità - Art. 2050 cod. civ. - Applicabilità - Prova dell'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno - Soggetto onerato - Esercente l'attività pericolosa - Discrezionalità nella scelta delle misure - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562953-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE

L'esercente di un'attività di esecuzione di lavori sulla pubblica strada - da considerarsi pericolosa, ex art. 2050 cod. civ., costituendo i lavori stessi fonte di pericolo per gli utenti - è assoggettato alla presunzione di responsabilità di cui alla norma codicistica in relazione ai danni subiti dagli utenti della strada a causa e nello svolgimento dell'attività stessa, presunzione, peraltro, superabile mercè la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in ordine alla scelta delle quali egli dispone di un margine di discrezionalità (da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui l'attività si svolge) sempre che non sia la legge stessa ad imporre l'obbligo di adottare talune misure, sicché detta presunzione torna ad operare nei confronti dell'esercente che abbia adottato misure diverse da quelle prescritte da norme legislative o regolamentari, senza che, in tal caso, vi sia possibilità di valutare l'idoneità di quelle, diverse, eventualmente adottate (principio affermato con riferimento a fattispecie di lavori stradali eseguiti su di un marciapiedi senza l'adozione di cartelli di pericolo e di appositi ripari, come stabilità dall'art. 8 lett. B del d.P.R. 393/59, vigente all'epoca dei fatti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)