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Sez. 3, Sentenza n. 2220 del 28/02/2000 (Rv. 534478 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Pericolosità dell'attività - Giudizio relativo - Valutazione riservata al giudice di merito - Casi - Sindacato del giudice di legittimità - Limiti - Onere probatorio - Spettanza.
Stato
decisa il 2000-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534478-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE

Ai fini dell'accertamento della sussistenza della responsabilità ex art. 2050 cod. civ., il giudizio sulla pericolosità dell'attività svolta - ossia l'apprezzamento della stessa come attività che, per sua natura, o per i mezzi impiegati, rende probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi dell'evento dannoso da essa causato, distinguendosi, così, dall'attività normalmente innocua, che diventa pericolosa per la condotta di chi la eserciti od organizzi, comportando la responsabilità secondo la regola generale di cui all'art. 2043 cod. civ. -, quando non è espresso dal legislatore, è rimesso alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente e logicamente motivata. Rispetto a tale accertamento di fatto, l'onere di provare la sussistenza di un'attività pericolosa incombe su chi invoca l'applicazione dell'art. 2050 cod. civ. (Nella specie, la S.C.., alla stregua del principio enunciato, ha confermato, "in parte qua", la decisione della Corte di merito, che, in riforma di quella del giudice di primo grado, aveva rigettato la richiesta ex art. 2050 cod. civ. di risarcimento dei danni subiti dall'attore appellato durante una gara sciistica, della cui organizzazione non era stata invocata la qualificazione come attività pericolosa "ex lege", escludendo l'applicabilità di detta norma per non essere stata fornita dallo stesso attore la prova della pericolosità della predetta attività di organizzazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)