Sez. 1, Sentenza n. 42890 del 27/09/2013 Ud. (dep. 18/10/2013) Rv. 257296 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Finalità illecita del soggetto passivo del reato - Irrilevanza ai fini della configurabilità - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE
In tema di truffa, quando l'agente si è procurato un ingiusto profitto in danno di altri, ponendo in essere artifici e raggiri che abbiano indotto in errore la vittima, il delitto sussiste anche nell'ipotesi in cui il soggetto passivo abbia agito motivato da fini illeciti, poiché in tal caso non viene meno l'oggettività giuridica della fattispecie, costituita dall'esigenza di tutela del patrimonio altrui e della libertà del consenso nei negozi patrimoniali. (Fattispecie in cui alcuni cittadini extracomunitari, non in regola con le norme sulla permanenza di stranieri nel territorio dello Stato, erano stati indotti a pagare somme di denaro da soggetti falsamente spacciatisi per funzionari pubblici al fine di ottenere il rilascio di validi documenti di soggiorno).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)