Sez. U, Sentenza n. 19357 del 29/02/2024 Ud. (dep. 15/05/2024) Rv. 286304-01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Traffico di influenze illecite - Contestuale abrogazione del millantato credito "corruttivo" di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen. ad opera della legge n. 3 del 2019 - Continuità normativa - Esclusione - Condotte già integranti gli estremi dell’abolito millantato credito corruttivo - Delitto di truffa - Configurabilità - Condizioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO
In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, non sussiste continuità normativa tra il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis, cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), legge 9 gennaio 2019, n. 3, ed il reato di millantato credito "corruttivo" di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge n. 3 cit., le cui condotte potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa, in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito "corruttivo", purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice.
Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 346 com. 2, Cod. Pen. art. 346 bis, Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 lett. S) CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 lett. F) CORTE COST., Preleggi art. 12, Cod. Pen. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)