Sez. 5, Sentenza n. 51523 del 14/11/2013 Ud. (dep. 20/12/2013) Rv. 258023 - 01
ELEZIONI - REATI ELETTORALI | Reati previsti dall'art. 90, comma secondo del d.P.R. n. 570 del 1960 - Falsità materiali e ideologiche - Rilevanza - Oggetto.
ELEZIONI - REATI ELETTORALI
In materia di reati elettorali, la fattispecie delittuosa prevista dal secondo comma dell'art. 90 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, riguarda tanto ipotesi di falsità materiale quanto ipotesi di falsità ideologica e può avere ad oggetto qualsiasi documento elettorale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la differenza tra la previsione di cui al secondo comma e quella di cui al terzo comma, dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte Cost. n. 394 del 2006, con conseguente riespansione della prima quale norma generale, risiedeva nel solo oggetto materiale che, nella fattispecie indicata al comma terzo, consisteva esclusivamente nelle liste di elettori e candidati.).
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 90 com. 2 PENDENTE, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 90 com. 3 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)