Sez. 3, Sentenza n. 36334 del 07/07/2009 Ud. (dep. 21/09/2009) Rv. 244965 - 01
ELEZIONI - REATI ELETTORALI | Reato previsto dall'art. 100, comma secondo, d.P.R. n. 361 del 1957 - Illegittimità costituzionale dichiarata con sentenza n. 394 del 2006 - Depenalizzazione - Esclusione.
ELEZIONI - REATI ELETTORALI
Integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 100, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla L. 2 marzo 2004, n. 61, la falsa formazione delle liste dei candidati recanti l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori ideologicamente false, in quanto la pronuncia di incostituzionalità del comma terzo della citata disposizione non ha riguardato l'illiceità penale del fatto ma solo il trattamento sanzionatorio.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1957 num. 361 CORTE COST., Legge 30/03/1957 num. 361 art. 100 com. 2 CORTE COST., Legge 30/03/1957 num. 361 art. 100 com. 3 CORTE COST., Legge 02/03/2004 num. 61 PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)