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Sez. 2, Sentenza n. 38800 del 01/10/2008 Ud. (dep. 14/10/2008) Rv. 241449 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Contrasto con atto processuale - Contraddittorietà della motivazione - Oneri del ricorrente - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241449-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, allorchè il ricorrente alleghi il vizio di contraddittorietà della motivazione in conseguenza di un contrasto fra il provvedimento impugnato e uno specifico atto processuale, egli ha l'onere di rappresentare inequivocabilmente l'atto che intende far valere e dal quale il dato probatorio emergerebbe come incompatibile rispetto alla motivazione gravata. (Nella specie, relativa a deposizione riportata dal ricorrente solo per stralcio, la Corte ha ritenuto tale onere non adempiuto, posto che la deposizione, non riprodotta in copia conforme integrale, non poteva consentire, nella sua trascrizione parziale ed informale, una puntuale valutazione del motivo di ricorso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)