Sez. 6, Sentenza n. 20059 del 16/01/2008 Cc. (dep. 20/05/2008) Rv. 240056 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Vizi della motivazione - Nuovo testo dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. - Contrasto o incompatibilità con atti del processo - Onere del ricorrente d'individuazione e rappresentazione degli atti processuali - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE
Il nuovo testo dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., introdotto dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, nel fare riferimento ad "altri atti del processo" che devono essere "specificamente indicati" dal ricorrente, ha dettato una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., secondo cui i motivi d'impugnazione devono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, con l'effetto di porre a carico del ricorrente un peculiare onere d'inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere, nelle forme di volta in volta più adeguate, compresa l'allegazione degli stessi atti. (Fattispecie relativa ad un ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza "de libertate" dal P.M., che non aveva allegato al ricorso l'atto dichiarativo ritenuto rilevante e decisivo a fini cautelari, ma si era limitato ad indicare l'udienza in cui l'avrebbe prodotto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)