Sez. 2 - , Ordinanza n. 1612 del 19/01/2022 (Rv. 663634 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE | Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) - Rivalsa - Inclusione nell'originaria pattuizione del corrispettivo della cessione del bene o della prestazione del servizio - Onere della prova - Incombenza sul creditore istante.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE
La prova che l'I.V.A. sia inclusa o meno nel corrispettivo concordato per la fornitura di beni o per la prestazione di servizi incombe sul creditore che agisca in giudizio per il relativo pagamento.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)