Sez. 2 - , Ordinanza n. 3132 del 08/02/2018 (Rv. 647876 - 02)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE | Inclusione nell'originaria pattuizione del corrispettivo della cessione del bene o della prestazione del servizio - Ammissibilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE
La nullità di ogni patto contrario alla traslazione dell'onere tributario (funzionale ai principi della neutralità dell'IVA nei confronti dei soggetti passivi e della sua incidenza economica esclusivamente sul consumatore) non esclude, tuttavia, che il corrispettivo di una operazione imponibile possa essere determinato tra le parti in misura tale da comprendere anche l'ammontare dell'imposta al cui pagamento sia tenuto il cedente od il prestatore, purché tale accordo non incida sulla titolarità passiva del debito di imposta e sulle modalità del suo adempimento e si risolva unicamente nell'individuazione del ricavo dell'operazione nel corrispettivo stabilito al netto dell'imposta. Ne consegue che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito l'accertamento della volontà delle parti nel concordare un prezzo della vendita del bene determinato comprendendo in esso anche l'ammontare dell'imposta, pur nell'incertezza circa l'aliquota fiscale in concreto applicabile e, quindi, ponendo a carico del venditore il rischio sulla misura del ricavo.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)