Sez. L, Sentenza n. 8435 del 24/09/1996 (Rv. 499723 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Evento dannoso conseguente all'espletamento delle mansioni, anche di custodia, affidate al lavoratore - Responsabilità di quest'ultimo - Accertamento - Condizioni - Prova della correlazione della condotta con la violazione degli obblighi di fedeltà e di diligenza - Onere del datore di lavoro - Non superabilità dell'inadempimento - Onere probatorio del lavoratore.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
Ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore, verso il datore di lavoro, per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, grava sul datore di lavoro (anche nel caso in cui dette mansioni richiedano un dovere di custodia) la prova che l'evento dannoso sia causalmente correlato ad una condotta del lavoratore per violazione degli obblighi di fedeltà e di diligenza (art. 2104 e 2105 cod. civ.), restando al lavoratore la dimostrazione della non imputabilità dell'inadempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)