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Sez. 3, Sentenza n. 2325 del 06/07/1968 (Rv. 334642 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - PROCEDIMENTO - COMPETENZA - IN CASO DI GIUDIZIO PENDENTE- PENDENZA DINANZI A GIUDICE DIVERSO DA QUELLO ORDINARIO - COMPETENZA DEL PRETORE O DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DEL LUOGO DI ESECUZIONE DEL SEQUESTRO - ECCEZIONE-GIUDIZIO PENDENTE DAVANTI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA - PER IL PERIODO ANTERIORE ALLA LEGGE N. 320 DEL 1953*
Stato
decisa il 1968-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334642-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - PROCEDIMENTO - COMPETENZA - IN CASO DI GIUDIZIO PENDENTE- PENDENZA DINANZI A GIUDICE DIVERSO DA QUELLO ORDINARIO - COMPETENZA DEL PRETORE O DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DEL LUOGO DI ESECUZIONE DEL SEQUESTRO - ECCEZIONE-GIUDIZIO PENDENTE DAVANTI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA - PER IL PERIODO ANTERIORE ALLA LEGGE N. 320 DEL 1953*

Quando vi e causa pendente per il merito, la Competenza ad autorizzare il sequestro conservativo appartiene soltanto al giudice della stessa, al quale, come testualmente stabilisce l'art. 673 cod.proc. civ., la relativa istanza deve essere proposta. Solo se la causa penda innanzi a un giudice diverso da quello ordinario, l'istanza di sequestro, salvo le diverse Disposizioni delle leggi speciali, deve essere proposta al pretore o al Presidente del tribunale del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito. Tale ultima ipotesi non concerne le Sezioni specializzate per le controversie agrarie, che sono organi di giurisdizione ordinaria, e che possono disporre il sequestro, giudiziario o conservativo, e giudicare della sua convalida. Anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 5 della legge 2 marzo 1963 n. 320, che ha vincolato i procedimenti agrari all'osservanza delle norme di procedura dettate dagli artt. 429 e segg. cod.proc.civ. non era prevista la nomina del giudice istruttore, e pertanto per la concessione del sequestro in corso di causa provvedeva con decreto motivato il Presidente della Sezione specializzata, a sensi dell'art.673 commi secondo e terzo cod.proc.civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 673

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)